Due lavoratori, stesso mestiere, stesso stipendio, stessa data di pensionamento. Uno ha iniziato a versare contributi nel 1993, l'altro nel 1997. Quattro anni di differenza, e una pensione che può divergere di centinaia di euro al mese. Oppure persona invalida, con uscita anticipata dal lavoro come operaio e venti anni di contributi, ha diritto ad € 700 di pensione. Ora, considerando che l’assegno sociale è di € 546 mensili, è normale pensare che alla base non è stato creato un equilibrio normativo sui criteri di erogazione delle pensioni. È la conseguenza di ottant'anni di riforme che hanno progressivamente spostato il rischio previdenziale dallo Stato al singolo lavoratore. Per capire dove siamo e dove stiamo andando, bisogna ripartire dal punto in cui il sistema, letteralmente, non aveva più una cassa.
1945-1952: la previdenza esce dalla guerra senza cassa
Fino alla Seconda guerra mondiale il sistema pensionistico italiano era a capitalizzazione: i contributi versati — le celebri «marche» applicate sulla tessera del lavoratore — venivano accantonati e investiti in titoli di Stato e immobili, per costituire il capitale con cui pagare, un domani, la pensione di quello stesso lavoratore. Un meccanismo tecnicamente ineccepibile, con un presupposto: che il valore della moneta tenga.
Non tenne. L'inflazione bellica e post-bellica polverizzò il valore reale delle riserve accumulate. Chi aveva versato per trent'anni si ritrovò con un capitale nominale che non comprava più nulla. Il sistema, semplicemente, non era più in grado di onorare le promesse fatte.
Dall’altro lato, usciti dalla guerra, bisognava pagare le pensioni di guerra, d'invalidità di guerra e altro ancora: si doveva tamponare un’emergenza che non era stata prevista.
La risposta arrivò con la legge 4 aprile 1952, n. 218, che introdusse il trattamento minimo di pensione e avviò il passaggio al sistema a ripartizione. Il principio è quello che regge ancora oggi il nostro sistema: le pensioni di chi è in quiescenza non si pagano con i contributi che quella persona ha versato, ma con quelli che versano oggi i lavoratori attivi. Non un salvadanaio, ma un patto tra generazioni.
È un passaggio che vale la pena fissare, perché tutto il resto discende da lì: da quel momento la tenuta del sistema non dipende più dai rendimenti finanziari, ma da un rapporto demografico. Quanti versano, quanti incassano. Negli anni Cinquanta, con una popolazione giovane e un'aspettativa di vita molto più breve, quel rapporto era straordinariamente favorevole.
1969-1975: gli anni della generosità
Con la legge 30 aprile 1969, n. 153 (riforma Brodolini) nasce il sistema di calcolo retributivo: la pensione non è più legata ai contributi versati, ma a una percentuale della retribuzione degli ultimi anni di carriera. Nella stessa stagione compaiono la pensione sociale e la perequazione automatica degli assegni. A metà anni Settanta la regola si consolida nella formula che intere generazioni hanno dato per scontata: circa il 2% della retribuzione di riferimento per ogni anno di contributi, fino a un massimo dell'80% con quarant'anni di lavoro.
Chi chiudeva la carriera a 3.000 euro al mese ne prendeva circa 2.400 da pensionato. Per sempre. Indipendentemente da quanto avesse effettivamente versato, dall'andamento dell'economia e dalla propria aspettativa di vita.
1973: le baby pensioni
Nel dicembre del 1973 il governo Rumor approva il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. L'articolo 42 riconosce il diritto alla pensione al dipendente civile che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo, con un aumento figurativo fino a cinque anni per la dipendente coniugata o con prole a carico. Tradotto nei requisiti effettivi: circa 14 anni, 6 mesi e 1 giorno per le lavoratrici coniugate o con figli, intorno ai 19-20 anni per gli altri statali, 25 anni per i dipendenti degli enti locali.
Il risultato è noto: centinaia di migliaia di dipendenti pubblici sono usciti dal lavoro poco sopra i trent'anni, con un assegno che avrebbero incassato per il resto della vita. Le stime sul numero dei beneficiari oscillano tra le 400mila e le 530mila unità e non esiste un dato ufficiale univoco; quelle sul costo annuo tuttora a carico dello Stato si collocano, secondo diverse fonti giornalistiche ed economiche, tra i 7 e i 9 miliardi di euro l'anno.
Al di là della polemica, il punto tecnico è questo: il sistema a ripartizione veniva caricato di prestazioni lunghissime a fronte di contribuzioni brevissime. Un conto che qualcuno, prima o poi, avrebbe dovuto pagare. Quel qualcuno siamo noi.
1992-1995: il conto arriva
Il primo campanello suona con il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (riforma Amato): innalzamento graduale dell'età pensionabile, allargamento del periodo di retribuzione preso a riferimento per il calcolo, indicizzazione degli assegni ai prezzi anziché ai salari, chiusura della stagione delle baby pensioni.
Ma la vera rivoluzione è la legge 8 agosto 1995, n. 335 — la riforma Dini. Con effetto dal 1° gennaio 1996 nasce il sistema contributivo: la pensione non si calcola più sull'ultimo stipendio, ma sui contributi effettivamente versati nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il meccanismo è lineare. Ogni contributo confluisce in un montante individuale, che viene rivalutato annualmente in base alla media quinquennale del PIL nominale. Al momento del pensionamento il montante viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione, che dipende dall'età di uscita e dalla speranza di vita rilevata dall'ISTAT. Se hai versato poco, prendi poco. Se esci presto, prendi meno.
Per non azzerare le posizioni già maturate, la riforma Dini ha creato tre categorie, ancora oggi il primo dato da accertare in qualunque pratica previdenziale: chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contributi restava nel retributivo; chi ne aveva meno di 18 passava al sistema misto; chi ha versato il primo contributo dal 1° gennaio 1996 è nel contributivo puro.
2011: la riforma Fornero chiude il cerchio
Con il D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, il sistema contributivo pro-rata viene esteso a tutti, anche a chi la riforma Dini aveva lasciato nel retributivo pieno. Dal 1° gennaio 2012 la quota maturata fino al 2011 resta retributiva, ma tutto quello che si matura dopo si calcola con il contributivo.
La conseguenza va detta con chiarezza: nessun lavoratore italiano ancora in attività riceverà mai più una pensione calcolata interamente con il sistema retributivo. Nessuno.
Dove siamo oggi: il calendario 2026-2028
Dopo otto anni di sostanziale congelamento, il meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti alla speranza di vita è tornato a funzionare. Il decreto direttoriale MEF-Lavoro del 19 dicembre 2025 aveva certificato un incremento di tre mesi a decorrere dal 2027; la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ne ha spalmato l'applicazione, e l'INPS ha recepito il quadro con la circolare n. 28 del 16 marzo 2026.
2026: pensione di vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi; anticipata con 42 anni e 10 mesi (uomini) o 41 anni e 10 mesi (donne).
2027: vecchiaia a 67 anni e 1 mese; anticipata a 42 anni e 11 mesi / 41 anni e 11 mesi.
2028: vecchiaia a 67 anni e 3 mesi, con ulteriore incremento dei requisiti contributivi.
Restano escluse dall'adeguamento, per il biennio 2027-2028, alcune categorie di lavoratori gravosi, usuranti e notturni. È un dettaglio che nella pratica professionale fa la differenza tra un'uscita nel 2027 e un'uscita nel 2029.
I tre sistemi a confronto
RETRIBUTIVO | MISTO | CONTRIBUTIVO PURO | |
|---|---|---|---|
| Chi ci rientra | Almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 | Meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 | Primo contributo dal 1° gennaio 1996 |
| Su cosa si calcola | Sulla retribuzione degli ultimi anni di carriera | Retributivo fino al 1995, contributivo dopo | Solo sui contributi effettivamente versati |
| Regola pratica | Circa 2% dell'ultima retribuzione per ogni anno di contributi | Due quote sommate: la prima piccola, la seconda decisiva | Montante rivalutato × coefficiente di trasformazione |
| Effetto Fornero (dal 2012) | Contributivo pro-rata su tutto ciò che matura dal 2012 | Nessuna modifica: era già contributivo dal 1996 | Nessuna modifica: era già contributivo |
| Ordine di grandezza del tasso di sostituzione | Fino a circa l'80% della retribuzione finale | Indicativamente 60-70% | Indicativamente 55-65%, meno con carriere discontinue |
La colonna in cui ci si trova non dipende da una scelta, da un merito o da un contratto: dipende esclusivamente da quanti anni di contributi si avevano al 31 dicembre 1995. È il dato che ogni lavoratore dovrebbe conoscere e che quasi nessuno conosce.
Figura 1 — Il tasso di sostituzione è il rapporto tra la prima pensione e l'ultimo stipendio. È la misura più onesta di quanto cambia il tenore di vita. Anche se le percentuali possono variare, il meccanismo, perfettamente, riflette la portata della trasformazione. Dipende da tre variabili che vanno tenute distinte (lordo/netto, dipendente/autonomo, anzianità ed età di pensionamento).
Perché le pensioni si sono abbassate: non è una scelta politica, è aritmetica
Il passaggio dal retributivo al contributivo non ha ridotto le pensioni per punire qualcuno. Le ha ridotte perché il sistema a ripartizione, per reggere, ha bisogno di un equilibrio tra chi versa e chi incassa — e quell'equilibrio si è rotto su due fronti contemporaneamente.
Primo fronte: si vive molto più a lungo
Nel 1960 un uomo di 65 anni aveva davanti a sé, in media, 13,1 anni di vita. Oggi ne ha quasi venti. Nel 2025 la speranza di vita alla nascita ha raggiunto 81,7 anni per gli uomini e 85,7 per le donne. È una conquista straordinaria e, al contempo, un problema previdenziale enorme: la stessa pensione dev'essere pagata per un numero di anni molto maggiore.
Figura 2 — A sinistra: per quanti anni, in media, si incassa la pensione. A destra: a che età si smette di lavorare.
Secondo fronte: i lavoratori non crescono abbastanza
A fine 2025 in Italia si contano 16,4 milioni di pensionati e una spesa pensionistica di circa 371 miliardi di euro. Gli occupati sono poco più di 24 milioni. Il rapporto tra attivi e pensionati si attesta intorno a 1,48, siamo sotto la soglia di 1,5 indicata come minimo per la stabilità di medio-lungo periodo, e ben lontano dall'1,7 considerato l'obiettivo a tendere.
Figura 3 — Il patto intergenerazionale in due numeri: chi versa, chi incassa e quanto pesa la spesa pensionistica sul PIL.
Il coefficiente di trasformazione: la leva silenziosa
C'è un terzo elemento, meno visibile e forse per questo più insidioso. Ogni due anni i coefficienti di trasformazione vengono aggiornati al ribasso, proprio per tenere conto dell'aumento della speranza di vita. Nel 1996, a 65 anni, il coefficiente valeva il 6,136%. Dal 2010 è sceso al 5,620%. Per il biennio 2025-2026, fissato dal decreto ministeriale del 20 novembre 2024, vale il 5,250%.
Significa che, a parità di montante e a parità di età, un lavoratore che va in pensione oggi riceve un assegno strutturalmente più basso rispetto a chi è uscito con lo stesso identico montante vent'anni fa. Nessuno gli ha tolto nulla: è semplicemente cambiato il divisore.
Figura 4 — Stesso montante, stessa età, assegno diverso. Il coefficiente di trasformazione è il meccanismo attraverso cui la demografia entra nella busta paga del pensionato.
Cosa dicono le proiezioni ufficiali
Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, il tasso di sostituzione lordo di un lavoratore dipendente con 38 anni di contributi è destinato a scendere dal 71,9% del 2030 al 58,5% del 2070: tredici punti percentuali in meno, in gran parte per effetto dell'andata a regime del contributivo e della revisione dei coefficienti. La spesa pensionistica, nel frattempo, salirà dal 16,2% del PIL del 2025 a circa il 17% nel 2040.
È il ritratto di un sistema che tiene i conti in ordine, ma li tiene in ordine abbassando le prestazioni. Chi ha meno di cinquant'anni farebbe bene a leggere quei numeri come un avvertimento, non come una statistica.
Cosa significa, concretamente
Se hai almeno 18 anni di contributi al 1995, sei la generazione più tutelata — ma anche tu hai una quota contributiva, che per chi va in pensione oggi può pesare per il 20-30% dell'assegno. Chiedi il calcolo separato delle due quote.
Se hai meno di 18 anni di contributi al 1995, la tua quota retributiva è piccola, perché si riferisce agli anni iniziali di carriera, quelli con lo stipendio più basso. Il grosso della tua pensione è già contributivo.
Se hai versato il primo contributo dal 1996, non esiste alcuna percentuale garantita. Ogni buco contributivo — disoccupazione, lavoro non regolare, periodi all'estero non ricongiunti — è un pezzo di pensione che semplicemente non c'è.
Se percepisci o richiedi prestazioni di invalidità previdenziale (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, legge 222/1984), la logica del sistema di calcolo si applica anche a te: gli importi risentono dello stesso passaggio al contributivo.
In tutti e quattro i casi il primo passo è lo stesso: verificare l'estratto conto contributivo. Gli errori esistono, i buchi si possono spesso sanare, e il momento per accorgersene non è la settimana in cui arriva la lettera dell'INPS.
Nota metodologica e avvertenza
I dati normativi e statistici riportati sono tratti esclusivamente da fonti ufficiali (INPS, ISTAT, Ragioneria Generale dello Stato, Gazzetta Ufficiale) o, quando indicato, da rapporti di centri studi accreditati. Alcuni valori sono espressamente stime non ufficiali: il numero dei beneficiari delle baby pensioni, il loro costo annuo residuo e l'età media di uscita dei baby pensionati sono ricostruzioni giornalistiche ed economiche, sulle quali non esiste un dato INPS univoco, e come tali vanno letti.
Il presente contributo ha finalità divulgative e non costituisce parere legale né consulenza previdenziale individuale. Le percentuali indicate come tasso di sostituzione sono ordini di grandezza: l'importo effettivo dipende dalla gestione di appartenenza, dalla continuità della carriera, dall'età di uscita e dalla presenza di riscatti, ricongiunzioni o contribuzione estera. Ogni posizione va verificata sull'estratto conto contributivo individuale.
Cronologia essenziale
| ANNO | PROVVEDIMENTO E SIGNIFICATO |
|---|---|
| 1919 | Assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia. Sistema a capitalizzazione: i contributi — le celebri «marche» — vengono accantonati e investiti. |
| 1952 | Legge 4 aprile 1952, n. 218. Nasce il trattamento minimo di pensione e prende avvio il passaggio dalla capitalizzazione alla ripartizione. |
| 1969 | Legge 30 aprile 1969, n. 153 (riforma Brodolini). Nasce il sistema di calcolo retributivo e la pensione sociale; la capitalizzazione è definitivamente abbandonata. |
| 1973 | D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 42. Le cosiddette «baby pensioni» nel pubblico impiego. |
| 1992 | D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (riforma Amato). Innalzamento graduale dell'età pensionabile, allargamento del periodo di riferimento, indicizzazione ai prezzi. |
| 1995 | Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini). Nasce il sistema contributivo, in vigore dal 1° gennaio 1996. È lo spartiacque. |
| 2011 | D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011 (riforma Fornero). Il contributivo pro-rata è esteso a tutti dal 1° gennaio 2012. |
| 2025-26 | D.M. 19 dicembre 2025 e L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Riparte l'adeguamento dell'età alla speranza di vita: 67 anni e 1 mese dal 2027, 67 anni e 3 mesi dal 2028. |
1. Legge 4 aprile 1952, n. 218 — riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; introduzione del trattamento minimo.
2. Legge 30 aprile 1969, n. 153 — revisione degli ordinamenti pensionistici (sistema retributivo, pensione sociale).
3. D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 42 — testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
4. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 — riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici (riforma Amato).
5. Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1 e Tabella A — riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (riforma Dini).
6. Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Allegato 2 — prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, in vigore dal 1° gennaio 2010.
7. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214 — riforma Fornero.
8. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 novembre 2024 — coefficienti di trasformazione per il biennio 2025-2026.
9. Decreto direttoriale MEF-Ministero del Lavoro 19 dicembre 2025 e legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) — adeguamento dei requisiti alla speranza di vita per il biennio 2027-2028.
10. INPS, circolare n. 28 del 16 marzo 2026 — istruzioni operative sull'adeguamento dei requisiti pensionistici.
11. INPS, XXV Rapporto annuale, luglio 2026 — pensionati, importi medi, età effettiva di pensionamento.
12. ISTAT, Indicatori demografici — Anno 2025 (marzo 2026); tavole di mortalità della popolazione residente.
13. Ministero dell'Economia e delle Finanze — Ragioneria Generale dello Stato, «Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario», Rapporto n. 26 e relativa nota di aggiornamento (dicembre 2025).
14. Itinerari Previdenziali, XIII Rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano (gennaio 2026) — rapporto attivi/pensionati.






