Mi sembra utile iniziare con una panoramica criminologica sul fenomeno.
Quanto al numero di denunce per violenza sessuale, i dati mostrano una crescita notevole nel biennio 2022-2023 rispetto alla tendenza degli anni passati. Occorre sottolineare, a scanso di equivoci, che tali valori sono doppiamente parziali: da una parte non tengono conto del cosiddetto numero oscuro (ossia vittime che non si rivolgono alle autorità, ad esempio per timore di non essere credute o per vergogna, nonché per i rischi di vittimizzazione secondaria); dall’altra parte possono essere spiegati, parzialmente, non da un effettivo aumento del numero di violenze, bensì da una maggior consapevolezza in capo alle vittime.
Le vittime risultano per la quasi totalità di sesso femminile e per buona parte di giovane età: nel 2022, il 59% aveva un età uguale o inferiore a 24 anni. Invece, il 78,8% dei denunciati nel medesimo anno aveva un’età superiore a 25 anni.
In merito ai dati sulle condanne, secondo quelli più recenti (che, sembra una barzelletta, ma risalgono al 2018), la media annuale di condannati definitivi per violenza sessuale tra il 2014 e il 2018 risulta di 1511. Lo scarto quantitativo rispetto al numero di denunce può dipendere non solo dalla farraginosità della macchina-giustizia, ma anche da altri fattori: si pensi alle ipotesi in cui la tesi accusatoria non sia dimostrata a causa dell’inquinamento delle prove da parte dell’autore del reato o per carenze investigative o comunque per il rigore dello standard probatorio penalistico (la cosiddetta regola B.A.R.D., beyond any reasonable doubt); insomma, non vi sono evidenze che un numero significativo di donne si rivolgano alle autorità calunniando, consapevoli dell’innocenza di chi invece accusano.
Fonte: Focus violenza sessuale, Servizio Analisi Criminale (Ministero dell’Interno) - Roma, settembre 2023.
E’ comunque pacifico che i casi di violenza sessuale siano nelle realtà di molto superiori. Stando alla più recente indagine ISTAT, il 23,4% del campione, pari a 4.689.490 donne, ha dichiarato di aver subito violenza sessuale, di cui il 5,7% stupri consumati o tentati; mi sembra interessante il dato per cui solo il 6,9% degli stupri è stato compiuto da soggetti estranei rispetto alla vittima. In ogni caso, il numero sommerso rimane elevatissimo: il 7,3% delle donne (pari a 1.352.394) ha dichiarato di aver subito violenza sessuale di vario genere tra il 2020 e il 2025, ma il numero di denunce che possiamo ricavare dai dati dal primo grafico è parecchio inferiore.
Donne italiane dai 16 ai 75 anni che hanno denunciato le violenze subite per alcune forme di violenza subita e tipo di autore (dato in percentuale). Fonte: ISTAT.
Oggi è indubbio che il reato di violenza sessuale (art. 609 bis codice penale) sia posto a tutela della libertà e dell’autodeterminazione sessuale della persona, intesa come individuo. Invece, in origine, il Codice Penale (risalente al 1930) prevedeva la norma nel Titolo dedicato ai “delitti contro la moralità pubblica”, ponendo l’attenzione sulla dimensione collettiva e sul pubblico scandalo. Coerente con tale impostazione ideologica era la disciplina del cosiddetto “matrimonio riparatore” (vecchio art. 544 Codice Penale, abrogato nel 1981), che prevedeva l’estinzione del reato, e la conseguente non punibilità dell’autore, ove costui avesse contratto matrimonio con la sua vittima, mitigando così la lesione dell’onore della donna e della sua famiglia. Sul punto - permettetemi una digressione - merita la nostra memoria la storia di Franca Viola, la prima donna italiana che nel 1966 rifiutò di aderire a questa prassi (significativa è una sua dichiarazione: “Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”).
Un’ulteriore evoluzione è consistita nell’interpretazione progressivamente estensiva che la giurisprudenza ha fornito alla nozione di “atti sessuali” (il nucleo del reato in esame), finendo per includervi: atti che coinvolgono non solo gli organi sessuali in senso stretto ma anche le zone erogenee (come seno e glutei), nonché meri contatti fisici, anche fugaci. Ovviamente, si tratta di situazione, pur se deprecabili, di minor gravità rispetto all'ipotesi “tradizionale” di penetrazione forzata: il diverso disvalore dei fatti che rientrano in una medesima norma incriminatrice è tenuto in conto dal giudice grazie alla modulazione della pena (nel caso di specie, da 6 a 12 anni di reclusione, con la possibilità di scendere a 2 anni, e conseguentemente sospendere la pena, nelle ipotesi di lieve entità).
Prima di affrontare l’attuale dibattito parlamentare, è opportuno svolgere una premessa sulla nozione di consenso, quale stato psichico interiore alla persona offesa, che pone pertanto notevoli difficoltà di accertamento processuale, considerando anche che, ai fini di una condanna penale, occorre altresì dimostrare che l’imputato era consapevole dell’assenza di consenso all’atto sessuale e che nonostante ciò abbia agito comunque.
Assume spesso un ruolo centrale la dichiarazione della vittima: tale fonte probatoria, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (la Suprema Corte italiana), può essere in sé sufficiente a fondare l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, purché sia sottoposta ad un vaglio stringente di credibilità soggettiva, quale assenza di fattori che possano inquinarne il narrato, e attendibilità intrinseca, come coerenza e logicità del racconto. Ciò non toglie che una condanna basata anche su riscontri obiettivi esterni, tra cui la presenza di lesioni o di tracce biologiche, risulti più solida e meno esposta alla possibilità di essere riformata nei successivi gradi di giudizio.
In ogni caso, la Cassazione ha recentemente chiarito un elemento importante, che “la diversità dei doveri processuali (testimone/persona offesa rispetto all'imputato) non costituisce, di per sé, un criterio legittimo per escludere o degradare la versione dell'imputato senza vaglio”. In sostanza, la Corte ha negato che, a fronte di un contrasto tra le versioni di l’imputato e persona offesa, si possa dar credito alla seconda limitandosi ad asserire che l’imputato può mentire per difendersi, diversamente dalla vittima, la quale risulta perciò automaticamente più attendibile, perché gravata dall’obbligo di dire la verità (e in caso di falsità, penalmente responsabile); la Corte ha invece stabilito che i giudici devono sempre fornire una motivazione effettiva sulla inattendibilità della versione dell’imputato, anche perché se tale versione risulta sensata, può esservi quel dubbio ragionevole che non consente una condanna.
In merito alla deposizione della persona offesa in tribunale, è opportuno sottolineare anche il rischio di vittimizzazione secondaria, cui abbiamo fatto cenno in apertura, per cui chi ha denunciato è costretto ad affrontare le conseguenze negative derivanti dal processo, con effetti, oltretutto, disincentivanti quanto alla scelta di rivolgersi alle autorità. Si pensi allo stress di dover raccontare in un’aula di tribunale esperienze poco piacevoli, inasprito dalle strategie difensive volte a colpevolizzare la vittima, ponendo l’attenzione, magari, sul suo stile di vita “libertino”, sulle sue abitudini, anche quanto al vestiario. Sul punto, si segnala l’introduzione di una nuova disposizione nel Codice di Procedura Penale (art. 499 co. 6 bis), che assegna al giudice il compito di tutelare la persona offesa da domande e contestazioni lesive della sua dignità e decoro, fungendo da arbitrio dell’esame testimoniale.
Quanto al ruolo del consenso nella violenza sessuale, e, a monte, nei rapporti interpersonali, vi sono due modelli possibili:
- modello del dissenso no means no: è necessaria la manifestazione di dissenso e l’opposizione da parte di chi non desidera essere coinvolto in un atto sessuale;
- modello del consenso yes means yes: l’atto consensuale è lecito solo ove vi sia la manifestazione della corrispondente volontà.
Il dibattito non è una mera elucubrazione di giuristi con molto tempo libero, ma porta con sé rilevanti effetti pratici. Si pensi alla situazione in cui la vittima sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, e al fenomeno, molto diffuso nella realtà, del cosiddetto freezing o blocco emotivo: una reazione che può essere automaticamente attivata dal sistema nervoso di una persona vittima di violenza sessuale, una specie di riflesso inconscio finalizzato a garantire la sopravvivenza e scongiurare pericoli maggiori (fenomeni simili sono diffusi anche nel mondo animale). Stando ad uno studio svedese del 2017 su 298 donne che si erano rivolte ad un centro anti-violenza, il 69,8% ha riferito di aver vissuto una “significativa immobilità” durante l’atto sessuale non voluto, il 47,7% una “estrema immobilità”. Ecco, nel caso di shock del soggetto, il rapporto sessuale che ne segue come va configurato giuridicamente?
Osservando il panorama dell’Unione Europea, 17 dei 27 Stati membri hanno una legislazione basata sul modello consensualistico del yes means yes, mentre gli altri prevedono ancora una normativa ancorata ai concetti di forza e coercizione. Ad esempio, il Codice Penale francese, a seguito della riforma del novembre 2025, definisce espressamente violenza sessuale come “qualsiasi atto sessuale non consensuale commesso su un’altra persona” e che il consenso “non può essere dedotto unicamente dal silenzio o dalla mancanza di reazione della vittima”.
Nell’aprile 2026, il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione con cui ha invitato la Commissione a presentare un progetto legislativo comune a favore del modello consensualistico, precisando che non si possa desumere automaticamente il consenso dall’assenza di resistenza o dall’esistenza di una relazione pregressa tra i due soggetti; anche perché, come visto in apertura, è comune che vi sia una rapporto preesistente tra autore e vittima.
Le critiche più diffuse a tale modello vertono su due profili. Il rischio che sia invertito l’onere della prova, con pregiudizio della presunzione d’innocenza, anche se, in ogni caso, sarà la pubblica accusa a dover dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio l’assenza di consenso; e il rischio di “paralisi” dei rapporti interpersonali. Sul punto, sarebbe certamente utile agire, parallelamente agli interventi legislativi relativi al Codice, sul piano culturale, con una particolare attenzione all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, che, nonostante le sterili obiezioni di una certa politica, non corromperebbe i giovani con alcuna “teoria gender” (sempre che ciò significhi qualcosa), ma garantirebbe a costoro una formazione essenziale, promuovendo relazioni e rapporti sani: diversamente, tale compito resta in mano alle famiglie, spesso disinteressate, o al mondo digitale, che rischia di fornire input devianti.
Volgendo lo sguardo sull’Italia, l’attuale dibattito parlamentare verte proprio su tale tema. Il 19 novembre 2025, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge Boldrini, recependo in forma piena il modello del consenso: “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito…”; per capirci, si tratta della formulazione da cui sono nate certe polemiche, alquanto sterili, sulla liberatoria sottoscritta che l’uomo dovrebbe richiedere prima di avere un rapporto sessuale: infatti, tale modello non impedisce che il consenso sia comunque tacito, quando da parte della donna vi sia un comportamento inequivoco in tal senso, sempre che la stessa sia lucida e in grado di manifestare il consenso.
Il testo è passato al Senato, ove è attualmente in esame da parte della Commissione Giustizia, che, su iniziativa della senatrice Bongiorno, ha adottato un nuovo testo base (comunque non ancora approvato) divergente da quello iniziale e vicino al modello del dissenso: “Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito… L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”.
La distanza tra le due formulazioni potrebbe comunque ridursi ove il riferimento all’impossibilità della persona di esprimere il dissenso venisse interpretato facendovi rientrare anche l’ipotesi di “freezing” o vergogna o alterazione da sostanze, quali circostanze che inibiscono alla vittima di reagire.
Chiarito il dibattito normativo, e precisato che il diritto vive non tanto - o non solo - in base alle disposizioni scritte, ma anche per come viene concretamente interpretato e applicato nelle aule di giustizia, qual è lo stato attuale della nostra giurisprudenza? In realtà, indipendentemente dal testo dell’art. 609 bis, i giudici italiani tendono già ad adottare il modello consensualistico, ritenendo irrilevante che la persona non abbia detto “no”, e, in alcune pronunce, tendono a presumere il suo dissenso all’atto sessuale, salva prova contraria; così, non mancano sentenze di condanna relative ad atti sessuali compiuti su una persona dormiente o alterata da sostanze o con una repentinità tale da impedirne la reazione.
Ad esempio, la Cassazione ha recentemente affermato che la condotta tipica del reato è anche “quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa”. Nei fatti, pertanto, si può dire che l’Italia si stia avvicinando sempre di più al modello del yes means yes, posto che i tribunali hanno interpretata evolutivamente il dato testuale per rispondere ad esigenze di giustizia sostanziale.
Nonostante ciò, l’aggiornamento della disposizione non sarebbe inutile, anzi, consentirebbe il pieno ripristino della legalità, adeguando il testo alla realtà giudiziale: infatti, un principio fondamentale del nostro ordinamento è quello per cui nessuno possa essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, con ciò intendendosi la legge formale del Parlamento (la ragione sta in esigenze di garanzia dei singoli consociati, i quali devono essere messi nelle condizioni di sapere prima delle loro azioni cosa sia lecito o meno).
CONCLUSIONE
In conclusione, per reprimere adeguatamente un crimine tanto odioso quanto la violenza sessuale, i giudici hanno gradualmente valorizzato la centralità del consenso e l’irrilevanza della reazione della vittima, nonostante l’art. 609 bis sia immutato dal 1996. Se non si può esigere che la vittima debba necessariamente opporsi, al contempo occorre tutelare i diritti dell’imputato: in particolare, è fondamentale accertare nel processo (non nei talk show) che costui abbia agito consapevole dell’assenza di consenso della vittima e tale consapevolezza non può essere presunta.
Il tema, comunque, riguarda noi tutti, occorre discuterne come opinione pubblica: l’augurio è che il Parlamento, ormai ridotto a “passacarte” del Governo, sia in grado di affrontare con serietà e cognizione di causa tale dibattito, dotando l’Italia di una legislazione sulla violenza sessuale aggiornata ed quilibrata. A fronte dell’inerzia del legislatore e della sua incapacità di riformare il sistema quando occorre (in numerosi campi, si pensi al fine vita), il compito di adeguare il nostro ordinamento giuridico continuerà ad essere assolto dalla giurisprudenza, in primis Corte di Cassazione e Corte Costituzionale.
Un invito, infine, a rispettare le vittime, e, al contempo, evitare i processi paralleli e le “gogne mediatiche”, attendendo che la giustizia faccia il suo corso, tramite tutte le garanzie e procedure che consentono di accertare quanto accaduto con la maggior serenità possibile.
NOTE
1- Sul tema, così afferma Cass. Sez. 6 n. 4339 del 23 ottobre 2025: “se si accettasse come presupposto del delitto di calunnia il mancato accertamento della fondatezza della denuncia per assenza di riscontri alla versione dei fatti offerta dalla persona offesa, si introdurrebbe surrettiziamente nel nostro ordinamento la calunnia presunta, ritenendo calunniatore chi ha denunciato altri senza riuscire a provare o a giustificare l'accusa, facendo persino ricadere sul denunciante anche il mancato accertamento di reati (obiettivamente esistenti come fatti storici) ma non dimostrabili”.
2- Indagine ISTAT “Sicurezza delle donne” del 2025 su circa 17.500 donne tra i 16 e i 75 intervistate.
3- “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pene è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
4- https://it.wikipedia.org/wiki/Franca_Viola
5- SS. UU. 8285/2006, SS. UU. 41461/2012.
6- Cass. Sez. 3, n. 25589/2026.
7- https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazione-secondaria-la-pronuncia-della-cedu
8- “... il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria”.
11- https://www.hrw.org/news/2026/04/30/eu-parliament-confirms-that-only-yes-means-yes.
14- Cass. Sez. 3 n. 19599 del 19 aprile 2023.




