Dalle origini del Codice Rocco alla sfida della separazione delle carriere: cosa c’è in gioco nel voto del 22 e 23 marzo.
Il dibattito affonda le radici nella storia legislativa italiana, trovando il suo punto d'inizio nel cosiddetto Codice Rocco del 1930. Firmato dal Ministro della Giustizia dell'epoca, era un testo legislativo figlio della temperie politica del regime autoritario. In quel sistema, fondamentalmente, tra l’accusa e la difesa non vi era alcuna parità sostanziale, ma solo formale, che si esplicava nel solo diritto alla dialettica dibattimentale. Tale sbilanciamento a favore dell’accusa era ben evidente in particolar modo nella fase iniziale delle indagini e in quella pre-processuale, in cui la formazione delle prove avveniva al di fuori e indipendentemente dallo svolgimento del processo. Tutte le indagini venivano effettuate e svolte da un giudice, il Giudice Istruttore, che raccoglieva gli elementi a carico e a discarico e, formato il suo convincimento di fatto, decideva se mandare o meno a giudizio l'indagato, che diventava quindi imputato.
In tutto questo sistema, il giudice istruttore era il rappresentante dell'accusa nel processo, mentre al PM era lasciato un ruolo ridimensionato, ma non per questo marginale. Era un sistema 'inquisitorio' guidato dal Giudice Istruttore, figura a cui spettava il compito di istruire il fascicolo e determinare, in autonomia, la sorte processuale dell'indagato. Tra il 1939 e il 1942 il Codice Rocco subì una profonda revisione sotto la guida di Dino Grandi che intervenne massicciamente sul Codice Civile (quello del 1942 porta la sua firma) e sul Codice di Procedura Civile. Se il Codice Rocco rappresentava il trionfo della ragion di Stato sull'individuo, il cosiddetto "momento Grandi" (coincidente con l'entrata in vigore del nuovo Codice Civile del 1942) segnò un tentativo di razionalizzare l'ordinamento. Grandi non sostituì il codice penale, ma ne smussò le asperità più dottrinali, cercando di restituire un’autonomia tecnica alla magistratura rispetto all'invadenza diretta del Partito Fascista.
La Riforma del 1989: Il "Codice Vassalli"
Tutto è cambiato con il Codice Vassalli del 1989, che ha introdotto il sistema "accusatorio". Ispirato al modello americano (adversarial), questo sistema prevede che le prove non siano scritte in anticipo in un fascicolo, bensì si formino "in diretta" davanti a un giudice terzo, durante il dibattimento. In particolare modo, rileva nel passaggio dal modello inquisitorio a quello accusatorio una variazione del protagonismo del giudice istruttore, a posteriori concepito come “terzo”.
"Io di questa cosa non so nulla, perché ascolto la sua testimonianza qui per la prima volta", è la frase che un giudice deve poter dire oggi a un testimone per garantire l'imparzialità.
(Massima dottrinale comunemente attribuita a Franco Cordero, uno dei principali teorici del processo penale moderno).
In questo modo, il sistema ha segnato il definitivo superamento della logica inquisitoria di epoca fascista, approdando a un modello accusatorio di ispirazione anglosassone.
Nel 1989, all’esito dei lavori di una commissione presieduta da illustri giuristi e composta anche da magistrati, viene introdotto il Codice Vassalli (dal nome del Ministro) o Codice Pisapia (dal nome del presidente della commissione). L'impianto diventa accusatorio, scelta che comporta la scomparsa della figura del Giudice Istruttore e affida tutta la fase pre-processuale al Pubblico Ministero che, nell'idea dei compilatori, sarebbe dovuto essere per certi versi l'avvocato dell'accusa.
L'aspetto fondamentale della riforma è che, da quel momento, le prove si formano davanti al giudice durante il dibattimento. Nonostante l'ispirazione democratica e liberale della riforma Vassalli, che simbolicamente pone il PM allo stesso livello del difensore, il persistere del modello unitario della magistratura ha creato un cortocircuito. Sebbene le funzioni siano state separate da riforme successive (come la Riforma Mastella del 2007, che ha reso i passaggi tra i ruoli sporadici e complessi), il legame istituzionale rimane intatto: giudici e PM dipendono ancora oggi dallo stesso organo di governo autonomo, il CSM.
Il Referendum come strumento di rottura
È proprio in questa frizione, tra un processo che vuole essere "di parti" e un ordinamento che resta "unitario", che s’inserisce il tema del referendum sulla separazione delle carriere. La proposta referendaria non riguarda più il semplice passaggio di compiti, ma punta a recidere definitivamente quel cordone ombelicale ideologico voluto da Grandi. L'obiettivo è passare da una giurisdizione basata sulla "fiducia nello Stato" a una basata sul bilanciamento dei poteri e sulla diffidenza verso l'autorità. In questo senso, il referendum diventa l'estremo tentativo di completare la transizione iniziata nel dopoguerra, spostando il Pubblico Ministero e il giudice in "due case diverse" per garantire che l'alterità del giudicante sia reale e non solo procedurale.
I numeri della magistratura
Per comprendere la portata della riforma, bisogna guardare ai numeri che compongono l'ossatura del nostro sistema. Attualmente, l’ordinamento conta circa 9.000 magistrati ordinari. La stragrande maggioranza, circa 7.000, svolge funzioni "giudicanti", ovvero i giudici che emettono le sentenze, mentre poco meno di 2.000 ricoprono il ruolo di Pubblico Ministero (PM), ovvero l’accusa. Il nodo del contendere è semplice ma cruciale: oggi queste due categorie appartengono allo stesso ordine, fanno lo stesso concorso e possono, a certe condizioni, passare da un ruolo all'altro.
Cosa cambierebbe davvero?
La riforma oggetto del referendum mira a cristallizzare questa distinzione. Se da un lato i critici sostengono che la separazione delle carriere non sia il problema principale della giustizia italiana, dall'altro i promotori la considerano il "punto qualificante" per garantire che chi giudica sia davvero equidistante tra accusa e difesa. Il cuore del cambiamento risiede nella trasformazione del Consiglio Superiore della Magistratura, che verrebbe sdoppiato in due organi distinti e speculari: uno dedicato ai magistrati requirenti (i pubblici ministeri) e uno ai giudicanti. Questa modifica mira a rendere permanenti e nette le distinzioni tra le carriere, che rimarrebbero separate per quanto riguarda l'accesso tramite concorso, le valutazioni di professionalità e gli avanzamenti di carriera. In questo nuovo assetto, l'unico elemento di congiunzione rimarrebbe l'Alta Corte, un nuovo organo disciplinare unico competente per entrambi i settori, del quale però la riforma delinea solo i principi
generali, rinviando la disciplina di dettaglio alla legislazione attuativa ordinaria o costituzionale d’attuazione; dunque, parrebbe ad ora non altamente dettagliata in quanto a composizione e individuazione dei membri. Mentre i sostenitori della riforma vedono in questo passaggio l'attuazione di un sistema accusatorio puro e di una reale terzietà del giudice, i critici temono che tale isolamento possa nel tempo portare il Pubblico Ministero sotto il controllo del potere esecutivo, allontanandolo dalla cultura della giurisdizione.
La proposta di riforma introduce un ulteriore elemento di rottura rispetto al passato, intervenendo radicalmente sulle modalità di selezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura attraverso il meccanismo del sorteggio, meccanismo che s’inserisce con riferimento ai soli membri togati, lasciando l’individuazione dei membri laici all’elezione del Parlamento in seduta comune. Secondo la disciplina attuale, i componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura sono eletti direttamente dai magistrati; la riforma, invece, propone che i candidati vengano preselezionati tramite estrazione a sorte da un elenco di magistrati in possesso dei requisiti (di anzianità, funzione, ecc.). Questa misura mira a scardinare il cosiddetto "correntismo", ovvero il peso politico delle aggregazioni interne alla magistratura che, secondo i promotori della riforma, avrebbe negli anni condizionato le nomine e le carriere, allontanando l'organo di governo autonomo dalla sua funzione originaria. Il sorteggio viene presentato come l'unico strumento capace di garantire una reale indipendenza dei membri del CSM, sottraendoli alle logiche di appartenenza e di scambio che hanno caratterizzato le cronache giudiziarie più recenti.
L'introduzione del sorteggio modificherebbe profondamente la natura stessa della rappresentanza magistratuale. Se nella visione della Legge Grandi del 1941 l'ordine giudiziario doveva essere compatto e gerarchizzato sotto l'egida dello Stato, e nella successiva fase repubblicana si era puntato su un modello elettivo che valorizzasse il pluralismo ideale dei magistrati, la riforma attuale vira verso una soluzione di tipo statistico-casuale. L'obiettivo è quello di riportare al centro il merito e l'imparzialità, assicurando che chi siede negli organi di governo della magistratura non debba la propria posizione a mediazioni politiche o associative, ma a un meccanismo neutro che rifletta la varietà e l'autonomia dell'intero corpo giudiziario.
Tuttavia, proprio questo punto solleva le critiche più accese da parte di chi vede nel sorteggio una dequotazione della partecipazione democratica e della qualità professionale. I detrattori sostengono che affidarsi al caso per la composizione di un organo di rilievo costituzionale rischi di portare nei ruoli decisionali figure prive dell'esperienza necessaria, o non rappresentative, delle diverse sensibilità giuridiche che compongono la magistratura. Inoltre, si teme che l'eliminazione del voto possa indebolire la legittimazione politica del CSM nel suo confronto con gli altri poteri dello Stato. In questo senso, la sfida del referendum si gioca tra la volontà di azzerare i giochi di potere delle correnti e il timore di svuotare di significato l'autogoverno della magistratura.
Conclusioni
In ultima analisi, la discussione intorno alla riforma della giustizia non si dovrebbe concentrare tanto sui valori astratti, quanto sulla loro traduzione pratica. Esiste, di fondo, un consenso quasi unanime tra le parti: nessuno oserebbe mettere in discussione il principio della terzietà del giudice o la necessità di un processo equo e trasparente. Il vero scontro nasce laddove il principio incontra la norma.
Se da un lato il fronte del "Sì" spinge verso una separazione netta delle carriere per garantire un contraddittorio autentico e un'autonomia funzionale definitiva, dall'altro il fronte del "No" mette in guardia dai fantasmi di un passato autoritario e dal rischio che il Pubblico Ministero, una volta reciso il cordone con la magistratura giudicante, possa scivolare fatalmente nell'orbita del potere esecutivo.
Come spesso accade nelle grandi revisioni costituzionali, "il diavolo si annida nei dettagli". Mentre la nostra Carta del 1948 brillava per una brevità limpida e concisa — frutto della penna dei padri costituenti assistiti dall’Accademia della Crusca — i nuovi testi tendono a una verbosità quasi da "articolo di giornale", lasciando al legislatore ordinario il compito di riempire i vuoti tecnici. Saranno proprio questi dettagli, ancora avvolti nell'incertezza, a determinare se la riforma saprà modernizzare il Paese, o se invece ne minerà le fondamenta di indipendenza.
Al di là delle ideologie, il quesito che resta sul tavolo è se questo nuovo assetto saprà proteggere l'autonomia del magistrato o se, nel tentativo di bilanciare le carriere, finirà per alterare quegli equilibri democratici che hanno retto per ottant'anni. La risposta, probabilmente, non si trova negli slogan, ma nella capacità di guardare oltre il principio e scrutare con attenzione le norme attuative che verranno.
